IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 4, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 1993; E M A N A il seguente regolamento interno: Art. 1. Partecipazione alle riunioni del Consiglio dei Ministri 1. Al Consiglio dei Ministri partecipano il Presidente del Consiglio e i Ministri; assiste il Sottosegretario di Stato con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri ed intervengono, quando prescritto, i presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. 2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, le relative funzioni sono svolte, ai sensi dell'art. 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal vicepresidente del Consiglio; qualora vi siano piu' vicepresidenti, dal piu' anziano secondo l'eta'; in mancanza, dal Ministro piu' anziano per eta'. 3. In caso di assenza o impedimento del Sottosegretario alla Presidenza, le funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri sono svolte dal Ministro piu' giovane. 4. La partecipazione alle riunioni del Consiglio dei Ministri e' obbligatoria, salvo motivato impedimento e salvi i casi di non partecipazione alla discussione della singola questione per ragioni di opportunita' comunicate al Presidente del Consiglio. 5. Le riunioni del Consiglio si tengono presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvo che il Presidente disponga altrimenti.