IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 ottobre 1993;
                              E M A N A
                  il seguente regolamento interno:
                               Art. 1.
       Partecipazione alle riunioni del Consiglio dei Ministri
  1.  Al  Consiglio  dei  Ministri  partecipano  il  Presidente   del
Consiglio  e  i  Ministri;  assiste  il  Sottosegretario di Stato con
funzioni di Segretario del Consiglio dei  Ministri  ed  intervengono,
quando  prescritto,  i  presidenti delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano.
  2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del  Presidente  del
Consiglio,  le  relative  funzioni  sono svolte, ai sensi dell'art. 8
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal vicepresidente del Consiglio;
qualora vi  siano  piu'  vicepresidenti,  dal  piu'  anziano  secondo
l'eta'; in mancanza, dal Ministro piu' anziano per eta'.
  3.  In  caso  di  assenza  o  impedimento  del Sottosegretario alla
Presidenza, le funzioni di segretario del Consiglio dei Ministri sono
svolte dal Ministro piu' giovane.
  4. La partecipazione alle riunioni del Consiglio  dei  Ministri  e'
obbligatoria,  salvo  motivato  impedimento  e  salvi  i  casi di non
partecipazione alla discussione della singola questione  per  ragioni
di opportunita' comunicate al Presidente del Consiglio.
  5.  Le  riunioni  del  Consiglio  si  tengono  presso la sede della
Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  salvo  che  il  Presidente
disponga altrimenti.